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[1]Agli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 20 e 24 della stessa tariffa sono sostituiti i seguenti:
[2]All'articolo 3:
[3]«L'onorario e' di lire 50 per le procure generali ad affari, di lire 30 per le procure generali a liti, di lire 15 per le procure a liti innanzi ai pretori, di lire 10 per le procure a liti innanzi ai conciliatori, di lire 25 per ogni altra procura ad affari o a liti. «Quando sono piu' i mandanti, che non siano soci, cooeredi o comproprietari delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario e' aumentato per ogni persona di lire 5 ovvero di lire 2 se trattisi di procure a liti innanzi ai conciliatori.
[4]«Parimenti l'onorario e' aumentato di lire 5 o di lire 2 per ogni persona quando piu' siano i mandatari con facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro».
[5]All'articolo 4:
[6]«L'onorario e' di lire 60 per gli atti di consegna di testamento segreto, di lire 40 per gli atti di deposito di testamento olografo, di lire 5 per i certificati di vita per pensioni.
[7]«L'onorario e' di lire 25 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati all'articolo 18, lettera c) del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358».
[8]All'articolo 12:
[9]«Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, e' dovuto al notaio l'onorario di lire 20 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata».
[10]All'articolo 13:
[11]«L'onorario ad ore e' dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta l'applicazione degli articoli 6 e 7. Pero' per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.
[12]«E' dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso e' raddoppiato se il notaio viene richiesto per tali atti di notte tempo.
[13]«L'onorario ad ore e' di lire 25 per ciascuna ora o frazione di ora».
[14]All'articolo 19:
[15]«Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di lire 2 se l'atto e' indicato con data precisa, di lire 5 se manca tale indicazione».
[16]All'articolo 20:
[17]«Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati e' dovuto l'onorario di lire 3 per ogni mezz'ora di tempo impiegata nell'operazione.
[18]«Non e' dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.
[19]«Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione della copia dell'atto con l'originale quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.
[20]«Non e' dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa».
[21]All'articolo 24:
[22]« Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, compresa quella di cui all'articolo 18, ultimo capoverso del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella leggo 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358, e' dovuto al notaio il diritto di lire 5 se l'atto e' conservato in originale e di lire 4 se non e' conservato in originale.
[23]«Il notaio e' tenuto a versare le seguenti quote di tale diritto: all'Archivio notarile distrettuale lire 3 per ciascun atto conservato e lire 2 per ogni altro atto; alla Cassa Nazionale del Notariato lire 1 per ciascun atto».
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
