Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. 622 parole tolte, 20 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: Agli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 20 e 24 della stessa tariffa sono sostituiti i seguenti:
tolto: All'articolo 3:
tolto: «L'onorario e' di lire 50 per le procure generali ad affari, di lire 30 per le procure generali a liti, di lire 15 per le procure a liti innanzi ai pretori, di lire 10 per le procure a liti innanzi ai conciliatori, di lire 25 per ogni altra procura ad affari o a liti. «Quando sono piu' i mandanti, che non siano soci, cooeredi o comproprietari delle cose cui il mandato si riferisce, l'onorario e' aumentato per ogni persona di lire 5 ovvero di lire 2 se trattisi di procure a liti innanzi ai conciliatori.
tolto: «Parimenti l'onorario e' aumentato di lire 5 o di lire 2 per ogni persona quando piu' siano i mandatari con facolta' di agire separatamente l'uno dall'altro».
tolto: All'articolo 4:
tolto: «L'onorario e' di lire 60 per gli atti di consegna di testamento segreto, di lire 40 per gli atti di deposito di testamento olografo, di lire 5 per i certificati di vita per pensioni.
tolto: «L'onorario e' di lire 25 per gli atti di ratifica e per ogni altro atto di valore indeterminabile, compresi quelli indicati all'articolo 18, lettera c) del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358».
tolto: All'articolo 12:
tolto: «Per gli atti preparati dal notaio di commissione delle parti e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, e' dovuto al notaio l'onorario di lire 20 per ciascuna ora o frazione di ora in tale lavoro impiegata».
tolto: All'articolo 13:
tolto: «L'onorario ad ore e' dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti di interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta l'applicazione degli articoli 6 e 7. Pero' per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni o di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.
tolto: «E' dovuto lo stesso onorario al notaio per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo. Esso e' raddoppiato se il notaio viene richiesto per tali atti di notte tempo.
tolto: «L'onorario ad ore e' di lire 25 per ciascuna ora o frazione di ora».
tolto: All'articolo 19:
tolto: «Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di lire 2 se l'atto e' indicato con data precisa, di lire 5 se manca tale indicazione».
tolto: All'articolo 20:
tolto: «Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati e' dovuto l'onorario di lire 3 per ogni mezz'ora di tempo impiegata nell'operazione.
tolto: «Non e' dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.
tolto: «Lo stesso onorario e' dovuto per la collazione della copia dell'atto con l'originale quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaio.
tolto: «Non e' dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da un'amministrazione governativa».
tolto: All'articolo 24:
tolto: « Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, compresa quella di cui all'articolo 18, ultimo capoverso del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, convertito con modificazioni nella leggo 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358, e' dovuto al notaio il diritto di lire 5 se l'atto e' conservato in originale e di lire 4 se non e' conservato in originale.
tolto: «Il notaio e' tenuto a versare le seguenti quote di tale diritto: all'Archivio notarile distrettuale lire 3 per ciascun atto conservato e lire 2 per ogni altro atto; alla Cassa Nazionale del Notariato lire 1 per ciascun atto».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-03-23;255~art3 · fonte del testo
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