Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, previsti nel capo 1° della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, non possono essere inferiori a lire 25.
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
