Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli onorari e diritti degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori legali e dei notai cessano di essere soggetti alle riduzioni prevedute dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giuno 1937-XV, n. 865.

[2]La disposizione si applica, a decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai redditi minimi garantiti ai notai, ridotti a termini dell'art. 3 della legge 7 giugno 1937-XV predetta.

Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;255~art1 · fonte del testo

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