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[1]Gli onorari e diritti degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori legali e dei notai cessano di essere soggetti alle riduzioni prevedute dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giuno 1937-XV, n. 865.
[2]La disposizione si applica, a decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai redditi minimi garantiti ai notai, ridotti a termini dell'art. 3 della legge 7 giugno 1937-XV predetta.
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
