Art. 2
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[1]Al secondo capoverso dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 320, e' sostituito il seguente:
[2]A cominciare dall'esercizio 1906-907, le somme provenienti da reintegrazioni di fondi dipendenti dalle leggi citate nel precedente capoverso, non che quelle provenienti da economie accertate nei conti consuntivi sui capitoli di spese effettive verranno imputate al capitolo «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi».1
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carcano. C. Mirabello.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1910, n. 332
1La L. 23 giugno 1910, n. 332, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le somme da versarsi in tesoreria nell'esercizio finanziario 1909-910 per le reintegrazioni di fondi, di cui all'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 442, saranno imputate al capitolo 55: «Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione» dell'esercizio suddetto, fino alla concorrenza di L. 1,000,000".
Testo in vigore dal 9 luglio 1910 al 26 luglio 1911
