Art. 2
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[1]Al secondo capoverso dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 320, e' sostituito il seguente:
[2]A cominciare dall'esercizio 1906-907, le somme provenienti da reintegrazioni di fondi dipendenti dalle leggi citate nel precedente capoverso, non che quelle provenienti da economie accertate nei conti consuntivi sui capitoli di spese effettive verranno imputate al capitolo «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti, scafi, motori, armi».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carcano. C. Mirabello.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 15 luglio 1907 al 9 luglio 1910
