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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'articolo 132 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera o) del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio l938-XVI, n. 20, e' sostituito, a datare dal 1° gennaio 1942-XX, dal seguente:
[9]« L'imposta e' applicata in base alla seguente tariffa:
[10]((L. 4500 per i cani appartenenti alla prima categoria;
[11]L. 1500 per i cani appartenenti alla seconda categoria;
[12]L. 500 per i cani appartenenti alla terza categoria.)) 2
[13]« All'imposta di cui al precedente comma e' da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136.
[14]« L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori dei cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata ».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]MUSSOLINI - DI REVEL
[19]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 21, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 28, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
Testo in vigore dal 24 aprile 1947 al 16 dicembre 2009
