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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'articolo 132 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera o) del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio l938-XVI, n. 20, e' sostituito, a datare dal 1° gennaio 1942-XX, dal seguente:
[9]« L'imposta e' applicata in base alla seguente tariffa:
[10]((L. 400 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
[11]L. 100 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
[12]L. 30 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.))
[13]« All'imposta di cui al precedente comma e' da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136.
[14]« L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori dei cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata ».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]MUSSOLINI - DI REVEL
[19]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 6 aprile 1945 al 24 aprile 1947
