Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1964 al 7 dicembre 1964. Leggi il testo vigente →

Al personale in pensione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed ai suoi aventi diritto, e' concessa, con effetto dal 1 dicembre 1963, una integrazione temporanea lorda mensile, determinata sulla base dell'assegno integrativo previsto per le corrispondenti posizioni di attivita' di servizio dalla, presente legge, in ragione del 50 per cento per i titolari di pensioni dirette e del 25 per cento per i titolari delle pensioni indirette o di riversivilita'. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 settembre 1963, n. 1315.

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 7 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;662~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari