I delegati di cui all'art. 6 e i componenti dei Consigli provinciali di cui al precedente articolo sono eletti a maggioranza assoluta dai soci residenti nella Provincia riuniti in assemblea provinciale. Per la validita' delle votazioni, in prima convocazione, occorre la partecipazione di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, la votazione e' valida con la partecipazione della maggioranza assoluta dei soci. E' ammessa la votazione per delega. Ogni socio non puo' portare piu' di una delega.

Testo vigente dal 22 maggio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-04-23;458~art12 · fonte del testo

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