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Civile
Attribuzione di personalita' giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili
Legge 23 aprile 1965, n. 458
- Aggiornato al
- 22 maggio 1965
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, e' attribuita personalita'…
- Art. 2L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo, l'assistenza…
- Art. 3Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che…
- Art. 4L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri…
- Art. 5Sono organi centrali della Associazione l'assemblea generale; il Comitato centrale; il…
- Art. 6L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e…
- Art. 7Il Comitato centrale e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con…
- Art. 8Il presidente dell'Associazione e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di…
- Art. 9Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto…
- Art. 10L'assemblea provinciale si compone dei soci della Provincia e si riunisce almeno ogni tre…
- Art. 11I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di: sette componenti eletti…
- Art. 12I delegati di cui all'art. 6 e i componenti dei Consigli provinciali di cui al precedente…
- Art. 13Le funzioni di presidente e di componente degli organi previsti dalla presente legge sono…
- Art. 14Per uno o piu' Comuni non capoluogo di Provincia possono essere istituite delegazioni…
- Art. 15Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la sanita', in caso di…
- Art. 16I bilanci dell'Associazione, deliberati dal Comitato centrale e corredati dalla relazione…
- Art. 17Il regolamento organico del personale e' deliberato dal Comitato centrale…
- Art. 18Le norme di attuazione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per…
- Art. 19Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'art. 1, gli organi…
