Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, possono essere iscritti al primo anno del triennio di applicazione presso una scuola d'ingegneria, sono prorogate a tutto l'anno accademico 1932-33. 1 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Sirianni - Giuliano.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 631, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 622, in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali della Regia marina che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, possono essere iscritti al primo anno del triennio di applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, sono prorogate a tutto l'anno 1933-34".
Testo in vigore dal 2 dicembre 1934 al 16 dicembre 2009
