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[1]Le disposizioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso, possono essere iscritti al primo anno del triennio di applicazione presso una scuola d'ingegneria, sono prorogate a tutto l'anno accademico 1932-33. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Sirianni - Giuliano.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 18 giugno 1932 al 2 dicembre 1934
