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[1]((Nell'attivazione del nuovo catasto, agli effetti della ripartizione degli attuali contingenti d'imposta fra i singoli contribuenti, sara' data la precedenza a quei distretti di agenzia per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del distretto. La precedenza sara' subordinata, in ogni caso, al normale svolgimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia.
[2]Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno essere fatte entro due mesi dal giorno nel quale riceveranno comunicazione dell'inizio dei lavori catastali nella loro provincia.
[3]Nelle provincie ove le operazioni sono gia' in corso, le domande dovranno essere fatte, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto)).
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti. L. Luzzatti.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009
