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[1]Nell'attivazione del nuovo catasto, sara' data la precedenza a quei circondari per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del circondario.

[2]Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno esser fatte entro due mesi dal giorno nel quale, a cura dello Stato, saranno iniziate le operazioni medesime.

[3]Nelle provincie ove le operazioni sono gia' in corso le domande dovranno essere fatte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, ed il loro accoglimento sara' subordinato allo stato di avanzamento dei lavori nella provincia.

[4]L'attivazione parziale del catasto sara' fatta, in ogni caso, senza pregiudizio del normale svolgimento e compimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia, ed in relazione coi fondi stanziati in bilancio.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Racconigi, addi' 8 luglio 1904.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Giolitti. L. Luzzatti.

[9]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 26 luglio 1904 al 8 gennaio 1920

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;386~art2 · fonte del testo

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