Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]L'assicurazione da' diritto:

[2]1° all'assistenza medico-chirurgica gratuita ed alla somministrazione dei medicinali e degli altri sussidi terapeutici per qualsiasi malattia, dipendente o non da causa di servizio, dall'inizio della malattia accertata dagli organi dell'assicurazione e per la durata massima di sei mesi;

[3]2° al trattamento economico stabilito dagli articoli 537, 533 e 539 del Codice di commercio nei casi ivi previsti;

[4]3° ad una indennita' giornaliera in tutti gli altri casi di malattia che impediscano all'assicurato di attendere al lavoro, nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera, a decorrere dal terzo giorno successivo all'accertamento della malattia e per la durata massima di quattro mesi.

[5]Prolungandosi la malattia oltre i termini di tempo di cui ai nn. 2 e 3, l'indennita' sara' ridotta nella misura che sara' stabilita dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza della gente del mare e dell'aria, e sara' corrisposta fino al termine massimo di un anno. L'indennita' e' dovuta per tutti i giorni di malattia, compresi i festivi;

[6]4° alla assistenza ostetrica e a un sussidio di maternita', pari alla indennita' di malattia, alle assicurate durante il periodo di astensione dal lavoro nelle ultime sei settimane della gestazione e nelle sei settimane dopo il parto o l'aborto, e per tutti i giorni di durata della astensione dal lavoro. Il sussidio non e' dovuto in caso di aborto procurato;

[7]5° in caso di morte dell'assicurato, ad un sussidio a favore del coniuge, ed, in mancanza di esso, dei figli, eguale ad una retribuzione mensile del defunto;

[8]6° all'assistenza sanitaria ed ostetrica, di cui ai nn. 1 e 4, alle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'assicurato, secondo il disposto dell'articolo seguente;

[9]7° alle altre provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

[10]Il credito delle indennita' previste dalla presente legge non puo' essere ceduto, pignorato, o sequestrato.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari