Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. 327 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'assicurazione da' diritto:
tolto: 1° all'assistenza medico-chirurgica gratuita ed alla somministrazione dei medicinali e degli altri sussidi terapeutici per qualsiasi malattia, dipendente o non da causa di servizio, dall'inizio della malattia accertata dagli organi dell'assicurazione e per la durata massima di sei mesi;
tolto: 2° al trattamento economico stabilito dagli articoli 537, 533 e 539 del Codice di commercio nei casi ivi previsti;
tolto: 3° ad una indennita' giornaliera in tutti gli altri casi di malattia che impediscano all'assicurato di attendere al lavoro, nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera, a decorrere dal terzo giorno successivo all'accertamento della malattia e per la durata massima di quattro mesi.
tolto: Prolungandosi la malattia oltre i termini di tempo di cui ai nn. 2 e 3, l'indennita' sara' ridotta nella misura che sara' stabilita dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza della gente del mare e dell'aria, e sara' corrisposta fino al termine massimo di un anno. L'indennita' e' dovuta per tutti i giorni di malattia, compresi i festivi;
tolto: 4° alla assistenza ostetrica e a un sussidio di maternita', pari alla indennita' di malattia, alle assicurate durante il periodo di astensione dal lavoro nelle ultime sei settimane della gestazione e nelle sei settimane dopo il parto o l'aborto, e per tutti i giorni di durata della astensione dal lavoro. Il sussidio non e' dovuto in caso di aborto procurato;
tolto: 5° in caso di morte dell'assicurato, ad un sussidio a favore del coniuge, ed, in mancanza di esso, dei figli, eguale ad una retribuzione mensile del defunto;
tolto: 6° all'assistenza sanitaria ed ostetrica, di cui ai nn. 1 e 4, alle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'assicurato, secondo il disposto dell'articolo seguente;
tolto: 7° alle altre provvidenze integrative di assistenza sanitaria e sociale che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione in sede di approvazione del bilancio di previsione.
tolto: Il credito delle indennita' previste dalla presente legge non puo' essere ceduto, pignorato, o sequestrato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art5 · fonte del testo
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