Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1957 al 5 maggio 1957. Leggi il testo vigente →

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge. I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 23 hanno inizio dal 1 gennaio 1957. L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 6 avra' inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 5 maggio 1957

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art25 · fonte del testo

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