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[1]E' autorizzato il Governo del Re ad aumentare di L. 20,000,000 il limite massimo del conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1910, n. 391
1La L. 30 giugno 1910, n. 391 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzato il Governo del Re ad aumentare di L. 38,000,000 il limite massimo del conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici, istituito con le leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".
Testo in vigore dal 23 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
