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[1]E' autorizzato il Governo del Re ad aumentare di L. 20,000,000 il limite massimo del conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 21 luglio 1909 al 23 luglio 1910
