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[1]Con decreti del ministro del tesoro sono autorizzate le variazioni necessarie a stabilire la corrispondenza prescritta dall'art. 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, fra gli stanziamenti relativi al debito vitalizio inscritti per pensioni ordinarie e per indennita' per una sola volta invece di pensione negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dell'entrata in relazione con quelli del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1912, n. 622
1La L. 23 giugno 1912, n. 622 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Sono abrogati, a far tempo dall'esercizio 1912-913, l'art. 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, e l'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 474".
Testo in vigore dal 12 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
