Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1910 al 12 luglio 1912. Leggi il testo vigente →
Con decreti del ministro del tesoro sono autorizzate le variazioni necessarie a stabilire la corrispondenza prescritta dall'art. 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, fra gli stanziamenti relativi al debito vitalizio inscritti per pensioni ordinarie e per indennita' per una sola volta invece di pensione negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dell'entrata in relazione con quelli del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 28 luglio 1910 al 12 luglio 1912
