Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le dotazioni dei capitoli del bilancio del tesoro, stabilite per l'applicazione delle leggi citate nel precedente articolo, vengono aumentate al complessivo importo di L. 3,000,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo unico, in sostituzione degli attuali, con la denominazione: Pensioni e assegni ai Mille di Marsala e ai veterani delle campagne di guerra per la indipendenza nazionale.
[2]La nuova dotazione di tale capitolo continuera' ogni anno nella somma di L. 3,000,000, fino alla integrale applicazione delle leggi citate.
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 giugno 1911, n. 486
1La L. 4 giugno 1911, n. 486 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, lo stanziamento di L. 3,000,000 annualmente stabilito in bilancio, giusta l'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 537, pel pagamento delle pensioni straordinarie diverse, e ai Mille, e degli assegni di ricompensa nazionale, verra' elevato a L. 6,000,000".
Testo in vigore dal 22 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
