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[1]Le dotazioni dei capitoli del bilancio del tesoro, stabilite per l'applicazione delle leggi citate nel precedente articolo, vengono aumentate al complessivo importo di L. 3,000,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo unico, in sostituzione degli attuali, con la denominazione: Pensioni e assegni ai Mille di Marsala e ai veterani delle campagne di guerra per la indipendenza nazionale.
[2]La nuova dotazione di tale capitolo continuera' ogni anno nella somma di L. 3,000,000, fino alla integrale applicazione delle leggi citate.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 22 giugno 1911
