Art. 23 — Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000. 22 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art23 · fonte del testo
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