Art. 14 — Divieto di cumulo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 51, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - dell'art. 14, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (<<Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali>>), il quale, nel disciplinare il trattamento economico spettante agli assessori degli enti locali, dispone che i parlamentari nazionali o europei nonché i consiglieri regionali possano percepire solo le indennità di presenza, e non quelle di carica, previste dalla legge medesima, in quanto - premesso che la Corte, già da tempo, ha affermato che il legislatore ha l'obbligo di porre in essere le condizioni indispensabili per consentire anche ai meno abbienti l'accesso alle cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse (v. sentenza n. 24 del 1968) - anche se l'istituto dell'indennità si è andato estendendo dal Parlamento alle Regioni ed altresì alle Province ed ai Comuni (v. sentenza n. 193 del 1981), la compiuta disciplina delle implicazioni di ordine economico, connesse all'attività pubblica svolta, rimane nondimeno affidata, ferma restando la garanzia del posto di lavoro espressamente prevista dall'art. 51, terzo comma, Cost., alle scelte discrezionali del legislatore (v., tra le altre, le sentenze nn. 35 e 193 del 1981 e 52 del 1997). Inoltre, le indennità considerate costituiscono un ristoro forfettario per le funzioni svolte, rimesso al legislatore sia nell'entità sia nei limiti in cui può consentirsene il cumulo, come confermano quei precedenti della giurisprudenza costituzionale, che, a proposito dell'indennità di carica, hanno escluso qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego ed hanno, del pari, rilevato che l'indennità percepita dai parlamentari ha sempre assunto, nei presupposti e nelle finalità, connotazioni distinte dalla predetta retribuzione (v. sentenza n. 289 del 1994). red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 36 cost. · Art. 14 Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1986 al 13 ottobre 2000. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. I parlamentari nazionali o europei, nonche' i consiglieri regionali possono percepire solo le indennita' di presenza previste dalla presente legge. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di carica prevista dalla presente legge non e' dovuta alcuna indennita' di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816~art14 · fonte del testo
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