Art. 4 — Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare

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L'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione e' stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1966 al 7 novembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;519~art4 · fonte del testo

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