Art. 3 — Agevolazioni per alcune industrie alimentari

I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico. Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi e' concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo. La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato: novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi. All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, e' concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, vengono stabilite le modalita' e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonche' i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1978, n.636

2

La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

Testo vigente dal 7 novembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1966 al 7 novembre 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1978, n.636

    La L. 6 ottobre 1978, n.636 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' abrogata "la legge 1 luglio 1966, n. 519".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-05;519~art3 · fonte del testo

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