Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le infrazioni ai regolamenti di cui all'articolo precedente saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a lire 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 giugno 1925, n. 1162

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La L. 21 giugno 1925, n. 1162 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I limiti, minimo e massimo, della pena pecuniaria prevista dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 392, sono elevati rispettivamente a L. 500 e a L. 2000".

Testo in vigore dal 30 luglio 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1908 al 30 luglio 1925. 1 parola tolta.

Le infrazioni ai regolamenti di cui all'articolo precedente saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a lire tolto: 200.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 giugno 1925, n. 1162

    La L. 21 giugno 1925, n. 1162 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I limiti, minimo e massimo, della pena pecuniaria prevista dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 392, sono elevati rispettivamente a L. 500 e a L. 2000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;392~art2 · fonte del testo

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