Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le infrazioni ai regolamenti di cui all'articolo precedente saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a lire 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1925, n. 1162
1La L. 21 giugno 1925, n. 1162 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I limiti, minimo e massimo, della pena pecuniaria prevista dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 392, sono elevati rispettivamente a L. 500 e a L. 2000".
Testo in vigore dal 30 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
