Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1908 al 30 luglio 1925. Leggi il testo vigente →
Le infrazioni ai regolamenti di cui all'articolo precedente saranno punite con pena pecuniaria da lire 50 a lire 200.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 30 luglio 1925
