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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione della convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970
Legge 10 maggio 1976, n. 492
- Aggiornato al
- 21 luglio 1976
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1CONVENZIONE SULLA LEGITTIMAZIONE PER MATRIMONIO Gli Stati firmatari della presente…
- Art. 2Tuttavia, al momento della firma o della notifica previste dall'articolo 11 o…
- Art. 3La validita' di una legittimazione conforme alle disposizioni di diritto interno della…
- Art. 4Le decisioni relative alle controversie dovute all'applicazione dell'articolo 2 possono…
- Art. 5Le disposizioni di cui sopra si possono applicare nei confronti di tutti gli Stati, anche…
- Art. 6Se l'atto di nascita dei figli, e' stato redatto o trascritto dall'ufficiale di stato…
- Art. 7Se un matrimonio e' stato celebrato in uno degli Stati contraenti e i coniugi hanno…
- Art. 8Gli estratti dell'atto di nascita di un figlio legittimato devono essere redatti come se…
- Art. 9L'applicazione del presente titolo non e' limitata ai cittadini degli Stati contraenti.
- Art. 10Ai sensi della presente Convenzione, per legislazione nazionale di una persona si intende…
- Art. 11Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l'avvenuto adempimento…
- Art. 12La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito della…
- Art. 13Ciascuno Stato potra' dichiarare al momento della firma, della notifica o dell'adesione…
- Art. 14Le riserve previste dall'articolo 2 possono essere ritirate tutte o in parte in qualunque…
- Art. 15La presente Convenzione viene applicata di pieno diritto su tutto il territorio…
- Art. 16Gli Stati membri del Consiglio d'Europa o della Commissione internazionale di stato…
- Art. 17La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. Ciascuno Stato…
