Se un matrimonio e' stato celebrato in uno degli Stati contraenti e i coniugi hanno dichiarato di avere uno o piu' figli nati dalla loro unione il cui atto di nascita e' stato redatto o trascritto nel territorio di un altro Stato contraente, l'ufficiale di stato civile del luogo del matrimonio, o qualunque altra autorita' competente, invia direttamente, o per via diplomatica, all'ufficiale di stato civile del luogo in cui l'atto di nascita e' stato redatto o trascritto, una comunicazione per la menzione della legittimazione che potrebbe risultare da tale matrimonio. A tale comunicazione saranno allegati i documenti giustificativi di cui dispone. Quando la legittimazione e' stata dichiarata dopo il matrimonio da una decisione giudiziale, la comunicazione viene trasmessa all'attenzione del Pubblico Ministero o di qualunque altra autorita' pubblica competente. Le comunicazioni sono redatte secondo un modulo in diverse lingue il cui modello e' allegato alla presente Convenzione. Sia queste comunicazioni che i documenti allegati sono esenti da legalizzazione nei rispettivi territori degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art7 · fonte del testo

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