Tuttavia, al momento della firma o della notifica previste dall'articolo 11 o dell'adesione, ciascuno Stato contraente potra' riservarsi il diritto di non considerare valida la legittimazione:

  • a)se viene stabilito che il bambino non e' nato da coloro che lo hanno legittimato;
  • b)se la sua legge non riconosce la validita' del matrimonio celebrato sul suo territorio;
  • c)se la sua legge non riconosce la validita' del matrimonio del suo cittadino;
  • d)o se il figlio nato da uno dei suoi cittadini e' adulterino nei riguardi di quest'ultimo. Tale diritto non potra' essere esercitato nel caso in cui la legislazione interna di questo Stato non vieti una tale legittimazione.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art2 · fonte del testo

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