La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potra', al momento della firma, della notifica, dell'adesione o in seguito, dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o a piu' dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui esso assume la responsabilita' internazionale. Il Consiglio Federale Svizzero informera' di quest'ultima notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori indicati nella notifica il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto detta notifica. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potra', in seguito, dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cessera' di essere applicabile in uno o in piu' Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero informera' della nuova notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. La Convenzione cessera' di essere applicabile sul territorio indicato il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avra' ricevuto detta notifica.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870~art16 · fonte del testo

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