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Civile
Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976
Legge 21 dicembre 1978, n. 870
- Aggiornato al
- 10 gennaio 1979
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- 18
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2Gli estratti sono formati sulla base delle indicazioni dell'atto originale e delle…
- Art. 3Ogni Stato contraente ha la facolta' di completare i formulari annessi alla presente…
- Art. 4Tutte le iscrizioni da apportare sui formulari sono scritte in caratteri latini…
- Art. 5Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente sotto i simboli Jo, Mo e…
- Art. 6Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto esclusi i simboli previsti…
- Art. 7Se la formulazione dell'atto non permette di riempire una casella o parti di una casella…
- Art. 8Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro…
- Art. 9Con riserva degli accordi internazionali relativi al rilascio gratuito delle copie…
- Art. 10La presente Convenzione non ostacola l'ottenimento delle copie integrali degli atti di…
- Art. 11Ogni Stato contraente, dal momento della firma della notifica prevista dall'articolo 12 o…
- Art. 12Gli Stati contraenti notifiche panno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle…
- Art. 13La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del…
- Art. 14La Convenzione relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati…
- Art. 15La riserva contemplata all'articolo 11 potra' in qualsiasi momento essere totalmente o…
- Art. 16La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano…
- Art. 17Ogni Stato potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto…
- Art. 18La presente Convenzione restera' in vigore senza limiti di tempo. Ogni Stato contraente…
