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Atto aggiuntivo per estensione al Territorio Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952
Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' per azioni "R.A.I.-Radiotelevisione italiana" per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952 n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radio-audizione e di televisione · Legge 14 aprile 1956, n. 308
- Aggiornato al
- 3 maggio 1956
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero…
- Art. 2La R.A.I. s'impegna a mantenere o porre in esercizio gli impianti di radiodiffusione…
- Art. 3La R.A.I. inserira' nei suoi programmi trasmessi dalle stazioni radiofoniche triestine…
- Art. 4Per quanto riguarda le trasmissioni locali di cui al precedente articolo, la R.A.I…
- Art. 5Per gravi motivi di ordine pubblico il Commissario generale puo' modificare il piano di…
- Art. 6E' istituita, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste…
- Art. 7La Commissione e' costituita da: 1° un funzionario designato dalla Presidenza del…
- Art. 8Il personale dipendente dall'E.R.T. alla data del 31 marzo 1955, passa alle dipendenze…
- Art. 9A titolo di rimborso forfettario dell'onere che comportera' la realizzazione delle…
- Art. 10Tutte le controversie attinenti alla presente Convenzione saranno rimesse alla decisione…
- Art. 11Alla cessazione del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, o…
- Art. 12La presente Convenzione che, salvo l'applicazione del precedente art. 11, avra' la stessa…
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