A titolo di rimborso forfettario dell'onere che comportera' la realizzazione delle trasmissioni di cui all'art. 3, la Presidenza del Consiglio dei Ministri versera' alla R.A.I. la somma annua di lire 110 milioni, che sara' corrisposta a rate semestrali posticipate su dichiarazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni attestante che le trasmissioni previste dalla presente Convenzione sono state regolarmente effettuate. L'ammontare del rimborso potra' essere soggetto a revisione triennale, su richiesta di ciascuna parte contraente, ove si verifichino sensibili variazioni dell'onere di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 3 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-04-14;308~atto-aggiuntivo-per-estensione-al-territorio-trieste-della-c-art9 · fonte del testo

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