Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 67.200.000.000. Le anticipazioni saranno concesse dalla Cassa depositi e prestiti in nove annualita' a partire dall'anno 1972, in corrispondenza dell'ammontare annuo dei contributi che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni versera' all'Istituto postelegrafonici. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle singole anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente dei mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui avra' luogo la somministrazione. Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari con il Consorzio di credito per le opere pubbliche. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente predetto con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;34~art2 · fonte del testo

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