Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, e' autorizzato a stipulare con la signora Alberta Porta Natale, nella sua qualita' di usufruttuaria della Rocca di Gradara, una convenzione nella quale venga stabilito:

  • a)che con la medesima decorrenza della istituzione della tassa di cui all'articolo 1 viene corrisposto il compenso annuo di lire 6 milioni alla signora Alberta Porta Natale a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria della Rocca di Gradara e del mobilio;
  • b)che la stessa signora Alberta Porta Natale si impegna a tenere aperta al pubblico la Rocca di Gradara;
  • c)che la regolamentazione dell'accesso dei visitatori, nonche' dei rapporti tra usufruttuaria e Soprintendenza ai monumenti di Ancona con particolare riguardo alla parte dell'immobile da includere nel giro di visita pubblica, al servizio del personale di custodia e di quello addetto alla ricevitoria della tassa d'ingresso, e le norme per la protezione del patrimonio artistico saranno previste in atto a parte, che sara' sottoposto all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione;
  • d)che la signora Alberta Porta Natale si obbliga a curare, a sue spese, la manutenzione ordinaria della Rocca e dei mobili in essa contenuti, assumendosi l'onere della pulizia, della illuminazione, del riscaldamento, della forza motrice, dei canoni telefonici, rinunciando a qualsiasi altro contributo;
  • e)che il compenso annuo sara' pagato in rate posticipate, procedendosi all'atto della stipula della convenzione all'aggiusto di rata per modo che le rate vengano a scadere alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;
  • f)che a titolo di rimborso delle spese, sostenute prima della stipula della convenzione, e' concessa alla signora Alberta Porta Natale una somma forfettaria pari a tanti dodicesimi del canone annuo, quanti sono i mesi intercorsi dal 1 luglio 1964 alla data di decorrenza della convenzione.

Testo vigente dal 28 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;872~art3 · fonte del testo

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