• 1)dovranno esistere per entrambi le Parti Contraenti eque e pari possibilita' nell'esercizio dei servizi aerei convenuti sulle rotte designate tra i loro rispettivi territori.
  • 2)I servizi aerei eserciti dalle linee aeree designate dall'altra Parte Contraente, dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacita' adeguata a trasportare traffico tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico.
  • 3)I servizi aerei convenuti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti dovranno essere mantenuti in ragionevole rapporto alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art6 · fonte del testo

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