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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Egitto per lo stabilimento dei servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, concluso al Cairo il 25 maggio 1950
Legge 25 febbraio 1953, n. 111
- Aggiornato al
- 21 marzo 1953
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Accordo fra il Governo italiano ed il Governo egiziano per lo stabilimento dei servizi…
- Art. 2Ogni Parte Contraente comunichera' all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto…
- Art. 3Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte…
- Art. 4Le leggi, i decreti ed i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, relativi all'ingresso…
- Art. 5Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente…
- Art. 6dovranno esistere per entrambi le Parti Contraenti eque e pari possibilita'…
- Art. 7Nell'esercizio dei servizi convenuti, le imprese aeree designate da una delle due Parti…
- Art. 8Il combustibile e gli olii lubrificanti caricati a bordo di un aereo delle linee…
- Art. 9Ogni Parte Contraente fara' in modo che i propri servizi aerei convenuti forniscano alle…
- Art. 10Quando, allo scopo di accelerare l'inoltro del traffico di transito, aerei di capacita'…
- Art. 11Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole prendendo in debita considerazione…
- Art. 12Questo Accordo sara' registrato presso il Consiglio della Organizzazione dell'Aviazione…
- Art. 13Al fine di una stretta collaborazione le Autorita' aeronautiche delle due Parti…
- Art. 14Se dovesse entrare in vigore nei riguardi di entrambi le Parti Contraenti una Convenzione…
- Art. 15Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche all'Annesso del…
- Art. 16Nel caso di disaccordo tra le due Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione…
- Art. 17Una Parte Contraente potra' notificare, in qualsiasi momento, all'altra Parte Contraente…
- Art. 18Ai fini del presente Accordo il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso del…
- Art. 19Il presente Accordo entrera' in vigore non appena entrambe le Parti Contraenti si saranno…
