• 1)Ogni Parte Contraente comunichera' all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciteranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate.
  • 2)Appena ricevuta comunicazione della designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'art. 3 del presente Accordo, concedera', senza indugio, alle imprese dei trasporti aerei designati il relativo permesso di esercizio.
  • 3)Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere a un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornir loro la prova che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, sempreche' tali leggi, decreti e regolamenti non siano in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione o dal presente Accordo.
  • 4)Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, un'impresa di trasporto aereo cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare l'esercizio dei servizi convenuti, in qualsiasi momento.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art2 · fonte del testo

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