[1]Articolo III Extraterritorialita' della sede centrale

[2]SEZIONE 6

[3](a) Il Governo riconosce la extraterritorialita' della sede centrale, la quale sara' sottoposta al controllo e all'autorita' della FAO, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. (b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale. (c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale.

[4]SEZIONE 7

[5](a) La sede centrale sara' inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana, o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana, potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del Direttore Generale e alle condizioni da lui stabilite. La notificazione e l'esecuzione degli atti giudiziari, compreso il sequestro dei beni privati, non potra' avere luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Direttore Generale, e alle condizioni da questi stabilite. (b) Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. X, la FAO non permettera' che la sede centrale sia usata come asilo da persone che si siano ivi rifugiate per sfuggire all'arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notificazione o all'esecuzione di un atto giudiziario.

Testo vigente dal 27 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;11~artiii · fonte del testo

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