(1) Al carburante, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio, al normale equipaggiamento di bordo ed alle riserve di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente, o caricati a bordo dell'aeromobile sul territorio, da parte o a nome dell'altra Parte Contraente o della sua compagnia aerea designata e destinati esclusivamente all'uso da parte di o nell'aeromobile di detta compagnia aerea, verra' accordato il seguente trattamento da parte della prima Parte Contraente riguardo ai dazi doganali, oneri di ispezione e altre imposte o oneri nazionali o locali simili: (a) nel caso di carburante e lubrificante che restano a bordo dell'aeromobile nell'ultimo aeroporto toccato prima della partenza da detto territorio, l'esenzione; e (b) nel caso di carburante e lubrificante non incluso al punto (a) e parti di ricambio, normale equipaggiamento di bordo e provviste di bordo, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a forniture simili introdotte nel detto territorio o prese a bordo dall'aeromobile su quel territorio e destinati esclusivamente all'uso da parte di o nell'aeromobile di una compagnia aerea nazionale della prima Parte Contraente o della compagnia aerea straniera piu' favorita che sia impegnata nei servizi aerei internazionali (2) Il trattamento specificato al paragrafo (1) del presente Accordo sara' applicato in aggiunta e senza pregiudizio a quello che ciascuna Parte Contraente e' tenuta ad accordare ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione e del diritto di piena reciprocita'.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art5 · fonte del testo

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