1. - Gli aeromobili in partenza da un aeroporto situato in una zona in cui esiste pericolo di contrarre la malaria o altre malattie trasmesse dalle zanzare o in cui si trovano zanzare vettrici di malattie, resistenti agli insetticidi, o ancora in cui e' presente una specie vettrice che e' stata sradicata dalla zona in cui e' situato l'aeroporto di destinazione dell'aeromobile, saranno disinsettati in conformita' a quanto disposto dall'art. 26, secondo i metodi raccomandati dall'Organizzazione. Gli Stati interessati debbono accettare la disinsettazione praticata durante il volo mediante il dispositivo approvato di disinsettazione a vapore. Le navi in partenza da un porto che si trovino nella situazione di cui sopra saranno mantenute esenti da zanzare sia allo stato larvale che allo stato adulto. 2. - All'arrivo in un aeroporto situato in una zona in cui l'importazione di vettori potrebbe causare la trasmissione della malaria o di altra malattia trasmissibile da parte delle zanzare, o in cui sia stata eliminata una specie vettrice che e' presente nella zona in cui e' situato l'aeroporto di provenienza, gli aeromobili che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo potranno essere disinsettati in conformita' a quanto disposto dall'art. 26, a meno che l'Autorita' sanitaria non riceva una prova soddisfacente dell'avvenuta disinsettazione in conformita' a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo. Le navi in arrivo in un porto che si trovi nella suddetta situazione dovranno, sotto il controllo dell'Autorita' sanitaria, essere sottoposte a trattamenti adeguati a renderle indenni dalle zanzare sia allo stato larvale che allo stato adulto. 3. - Per quanto possibile, e se esistano sufficienti motivazioni giustificate, saranno mantenuti esenti da insetti vettori di malattie umane i treni, gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto o i containers o i battelli utilizzati per il traffico costiero internazionale o per il traffico internazionale sulle vie d'acqua interne.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art96 · fonte del testo

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