1. - L'Autorita' sanitaria non percepira' alcun compenso:

  • a)per le visite mediche previste dal presente Regolamento nonche' per gli accertamenti complementari, batteriologici o di altra natura, che possano essere necessari per accertare lo stato di salute della persona esaminata;
  • b)per le vaccinazioni all'arrivo e per i relativi certificati. 2. - Qualora l'applicazione delle misure previste dal presente Regolamento, diverso da quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo, comporti il pagamento di un compenso, occorrera' attenersi in ogni territorio ad una tariffa unica alla quale far riferimento. I compensi richiesti dovranno:
  • a)essere conformi a tale tariffa;
  • b)essere modici e non superare in alcun caso il costo effettivo del servizio reso;
  • c)essere percepiti senza distinzione di nazionalita', di domicilio o di residenza per quanto riguarda le persone, o di nazionalita', di bandiera, di registro o di proprieta' per quanto riguarda le navi, gli aeromobili, i treni, gli autoveicoli e altri mezzi di trasporto o containers. In particolare non dovra' essere fatta alcuna distinzione fra le persone della propria nazionalita' e gli stranieri, ne' fra le navi, aeromobili, treni, autoveicoli e altri mezzi di trasporto o containers nazionali e stranieri. 3. - Il diritto per la trasmissione via radio di un messaggio relativo alle disposizioni del presente Regolamento non potra' superare la normale tariffa per tali trasmissioni via radio. 4. - La tariffa, le sue eventuali successive modifiche saranno rese pubbliche almeno dieci giorni prima della loro entrata in vigore ed immediatamente comunicate all'Organizzazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art95 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari