1. - L'Amministrazione sanitaria di un territorio nel quale sia stata delimitata e notificata una zona infetta dovra' informare l'Organizzazione dal momento in cui la zona ridiventa indenne. 2. - Una zona infetta puo' essere considerata come ridivenuta indenne quando siano state adottate e mantenute tutte le misure profilattiche per prevenire la ricomparsa della malattia o la sua possibile diffusione ad altre zone, e quando:

  • a)in caso di peste, di colera o di vaiolo, sia trascorso dalla morte, dalla guarigione o dall'isolamento dell'ultimo caso accertato un lasso di tempo almeno uguale al doppio del periodo di incubazione cosi' come e' stabilito dal presente Regolamento, e non esistano segni epidemiologici di diffusione della malattia a zone contigue;
  • b)i) in caso di febbre gialla trasmessa da un vettore diverso dall'Aedes aegypti, siano trascorsi tre mesi senza segni di attivita' del virus della febbre gialla;
  • ii)in caso di febbre gialla trasmessa da Aedes aegypti, siano trascorsi tre mesi dall'ultimo caso umano, o un mese dall'ultimo caso se l'indice di Aedes aegypti si e' mantenuto costantemente al disotto dell'1 per cento nel corso di tale mese;
  • c)i) in caso di peste nei roditori domestici, che sia trascorso un mese dal ritrovamento o dalla cattura dell'ultimo animale infetto;
  • ii)in caso di peste nei roditori selvatici, che siano trascorsi tre mesi senza che la malattia sia stata riscontrata in una zona abbastanza vicina ad aeroporti o porti, tale da costituire una minaccia per il traffico internazionale.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art7 · fonte del testo

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