1. - Nel corso di una epidemia, le denuncie e le informazioni di cui agli art. 3 e 5 saranno completate da comunicazioni inviate regolarmente all'Organizzazione. 2. - Tali comunicazioni saranno le piu' frequenti e dettagliate possibili. Il numero dei casi e dei decessi dovranno essere trasmessi almeno una volta a settimana. Dovranno essere indicate le misure profilattiche adottate per combattere la diffusione della malattia, in particolare quelle adottate per evitare la sua propagazione ad altri territori da parte di navi, aeromobili, treni, veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o containers, che lascino la zona infetta. In caso di peste, saranno precisate le misure adottate contro i roditori. Qualora si tratti di malattie sottoposte al presente Regolamento, trasmesse da insetti vettori, dovranno essere precisate le misure adottate contro di essi.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art6 · fonte del testo

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