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Miscellanea
Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965
Legge 9 agosto 1967, n. 796
- Aggiornato al
- 14 settembre 1967
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Protocollo sui servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste…
- Art. 2L'esercizio delle linee aeree concordate dovra' tenere conto di quanto previsto…
- Art. 3Le linee aeree concordate sono stabilite come segue: a) Rotte per i servizi sovietici…
- Art. 4I Ministeri s'impegnano ad adottare, attraverso gli organi nazionali competenti nelle…
- Art. 5Le informazioni e l'assistenza concesse secondo le norme contenute nel presente…
- Art. 6Le informazioni fornite dai Ministeri attraverso gli organi competenti devono comprendere…
- Art. 7Le informazioni debbono comprendere anche tutte le rispettive situazioni meteorologiche…
- Art. 8I Ministeri s'impegnano a fornire a titolo continuativo, attraverso gli organi nazionali…
- Art. 9I Ministeri si impegnano a trasmettersi reciprocamente, attraverso gli organi nazionali…
- Art. 10Gli equipaggi degli aeromobili che operano sulle linee aeree concordate debbono avere una…
- Art. 11I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a fornire prima di…
- Art. 12Prima del volo il comandante dell'aeromobile deve presentare il piano di volo al servizio…
- Art. 13Il comandante dell'aeromobile deve assicurare lo ascolto continuo sulle frequenze…
- Art. 14I collegamenti tra gli aeromobili e gli enti a terra del servizio di controllo del…
- Art. 15Gli aeromobili che saranno impiegati dall'ALITALIA e dall'AEROFLOT sulle linee aeree…
- Art. 16Per lo scambio delle informazioni necessarie per lo esercizio delle linee aeree…
- Art. 17I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a prestare…
- Art. 18Le Compagnie aeree ALITALIA e AEROFLOT potranno istituire, la prima nella capitale…
- Art. 19I rappresentanti nonche' i membri degli equipaggi degli aeromobili dell'ALITALIA e…
- Art. 20Gli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT impiegati nell'esercizio delle linee aeree…
- Art. 21I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le…
- Art. 22I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le…
- Art. 23I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni…
- Art. 24I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni…
- Art. 25I Ministeri si impegnano reciprocamente a precisare ogni possibile collaborazione per la…
- Art. 26Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della Repubblica italiana accorda alla…
- Art. 27I Ministeri cercheranno di risolvere mediante consultazioni ogni controversia che dovesse…
- Art. 28Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dello Scambio di Note tra i Ministeri…
