I Ministeri, attraverso gli organi nazionali competenti, si impegnano a fornire prima di ciascun volo, e, nel caso di necessita', durante il volo sui propri territori, le seguenti informazioni agli equipaggi degli aeromobili interessati:

  • a)informazioni relative agli impianti tecnici degli aeroporti e alle condizioni di atterrabilita' necessarie per l'esercizio dei voli;
  • b)informazioni scritte, carte, grafici e informazioni verbali supplementari circa la situazione meteorologica esistente e prevista sulle rotte e sugli aeroporti di destinazione e alternati.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art11 · fonte del testo

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